Il conferimento «congiunto» di nuda proprietà e usufrutto apre al realizzo controllato
La società conferitaria deve però attribuire ai conferenti partecipazioni in piena proprietà
Partendo dal presupposto che l’applicabilità dell’art. 177 comma 2 del TUIR richiede che la società conferitaria acquisisca una partecipazione di controllo di diritto ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ossia una partecipazione che attribuisca il 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria della partecipata, le risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 381/2020, n. 290/2019 e n. 147/2019 hanno delineato il seguente quadro interpretativo:
- il conferimento della nuda proprietà di azioni o quote è escluso dall’ambito di applicazione del regime fiscale di “realizzo controllato” di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR (perché il diritto di voto in assemblea compete all’usufruttuario), salvo il caso in cui il conferimento della ...
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