Revoca totale del trust immobiliare con imposte ipocatastali fisse
La revoca totale dell’atto di trust (revocabile e regolato dalla legge di Jersey), con ritrasferimento dei beni immobili inizialmente conferiti ai disponenti, non ricade nell’ambito di applicazione dell’imposta di donazione di cui all’art. 2 comma 49 del DL 262/2006 per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 1 del DLgs. 346/90 (cfr. Cass. n. 10256/2020).
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 352, pubblicata ieri, con la quale vengono ribadite, con alcune specificazioni, le indicazioni già fornite con la risposta n. 106/2021.
In primo luogo, infatti, l’Agenzia rileva che l’atto di revoca del trust, nel caso di specie, comporta la riattribuzione, da parte del trustee, a favore dei disponenti, dei medesimi beni immobili che questi ultimi avevano a loro tempo segregato nel trust, che, pertanto, cessa di esistere.
In tale situazione, l’assenza di ogni trasferimento intersoggettivo – afferma l’Agenzia – preclude l’applicazione dell’imposta di donazione, per carenza del presupposto del tributo.
Questa conclusione, secondo l’Amministrazione finanziaria, è valida sul presupposto che la revoca del trust sia totale, comportandone la cessazione e che “i beni immobili trasferiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust”.
Inoltre, non avendo a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, l’atto di revoca del trust sconta l’imposta di registro fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131//86.
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