Indeducibile dal valore del conferimento immobiliare il mutuo non inerente
In caso di conferimento di immobili in società operato da persone fisiche, la base imponibile dell’imposta di registro non può essere calcolata al netto delle passività connesse a ipoteche che, sebbene gravanti sull’immobile conferito, erano state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13586, nella quale vengono ripresi principi già enunciati, ad esempio, nelle pronunce nn. 9209/2019 o 475/2018.
In particolare, la pronuncia ricorda che, in caso di conferimento di beni immobili in società, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata, a norma dell’art. 50 comma 3 del DPR 131/86, deducendo dal valore dei beni e diritti conferiti solo e unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale.
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