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Contributi a fondo perduto «centri storici turistici» anche per il servizio tour

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 maggio 2021

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 373 di ieri, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo del contributo a fondo perduto per i “centri storici turistici”, disciplinato dall’art. 59 del DL 104/2020.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni (non solo “centri storici”).
Con la risposta a interpello n. 588/2020, è stato chiarito che per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da quelli di cui all’art. 59 comma 1 del DL 104/2020, rilevano esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.

L’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che il soggetto svolga l’attività di trasporto con noleggio di autovetture con conducente (codice attività ATECO 493220) con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quelli di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 59, in linea con quanto chiarito nella risposta a interpello n. 588/2020, ritiene che il soggetto possa accedere al contributo indicando l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi all’attività svolta come “servizio tour” realizzata nell’intero territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti.

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