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Presunzione di residenza anche per l’italiano emigrato dall’Argentina alla Svizzera

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 maggio 2021

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L’art. 2 comma 2-bis del TUIR, che prevede una presunzione relativa (superabile con la prova contraria) di residenza fiscale in Italia, per i soggetti cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata, trova applicazione anche per il soggetto, cittadino italiano trasferitosi da decenni in Argentina (sua terra natìa), che sia poi emigrato in Svizzera. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14240, depositata ieri.

Nel caso di specie, le parti ritenevano che la presunzione di residenza in Italia, dettata dall’art. 2 comma 2-bis del TUIR per i soggetti trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata, non potesse applicarsi, in quanto il soggetto non era neppure transitato in Italia, ma si era da ultimo trasferito dall’Argentina in Svizzera.

La Cassazione, tuttavia, smentisce questa impostazione e rileva come il campo di applicazione della norma non sia definito in termini oggettivi, ossia considerando il tipo di trasferimento realizzato, bensì in termini soggettivi, individuando il soggetto interessato, rappresentato dal cittadino italiano che, essendo stato iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente, se ne sia poi cancellato e si sia trasferito in un paese a fiscalità privilegiata, senza operare ulteriori distinzioni.

Pertanto, nel caso di specie, la presunzione poteva trovare applicazione anche se il soggetto in questione si era materialmente trasferito dall’Argentina in Svizzera, ma era stato a suo tempo iscritto tra la popolazione residente in Italia.
Pur avendo ritenuto infondato questo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente avverso la sentenza della C.T. Reg. che lo aveva ritenuto residente in Italia in relazione all’anno d’imposta 2004, rilevando, tra il resto, che il giudice del merito avrebbe in ogni caso dovuto considerare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, in quanto essa è norma sovraordinata a quelle dell’ordinamento nazionale e prevale su si esse (anche nel caso di trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata).

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