Residuale il rimedio della denunzia al Tribunale
Il Tribunale di Bologna, nell’ordinanza del 19 maggio 2021, ha stabilito che l’istituto della denunzia al Tribunale, disciplinato dall’art. 2409 c.c., ha la finalità di consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società, senza che il controllo giudiziale possa estendersi a profili di opportunità e convenienza.
In tale contesto, il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.
Le irregolarità devono riguardare l’intera attività della società, non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, dal momento che, diversamente, difetterebbe il requisito della residualità.
Il ricorso ex art. 2409 c.c. deve essere respinto nel caso in cui le irregolarità gestionali denunciate abbiano perduto il requisito dell’attualità nel corso del procedimento. La rimozione in epoca successiva alla proposizione del ricorso di irregolarità gestionali originariamente sussistenti ed apprezzabili ai sensi dell’art. 2409 c.c. potrebbe, comunque, assumere rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite, secondo criteri di soccombenza virtuale, e, soprattutto, in altra sede e con diversi rimedi giuridico-processuali (ad esempio, azione ex artt. 2393 e ss. c.c.), ai fini di una eventuale responsabilità per danni pregressi ed ormai stabilizzati.
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