Crediti di lavoro coperti dall’intervento del Fondo di garanzia con limiti
Vanno però riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria
Di frequente il lavoratore, a causa dell’insolvenza dell’impresa, matura crediti nei confronti di quest’ultima e il DLgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (reso in attuazione della direttiva Cee 987/1980), concede al dipendente il diritto di chiedere al Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, il pagamento dell’intero trattamento di fine rapporto (TFR) e di alcuni crediti di lavoro (mensilità, festività, ferie non godute, ecc.).
In particolare, i crediti di lavoro che beneficiano dell’intervento sono quelli relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, purché maturati nei dodici mesi precedenti la data del “provvedimento” che ha determinato l’apertura dell’esecuzione collettiva (fallimento, concordato preventivo,
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