Marina resort fuori dalla non imponibilità IVA
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 379 di ieri, ha escluso i c.d. “marina resort”, in qualità di porti turistici, dall’applicabilità del regime di non imponibilità IVA previsto per i porti ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72.
Nell’accezione fiscale, difatti, il termine “porto” (agevolabile, come detto, con il regime di non imponibilità) corrisponde al “complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto” (sul punto, anche C.M. n. 66/1988).
Il richiamato art. 9 comma 1 n. 6 ha, infatti, la finalità di agevolare i servizi prestati nei porti, in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali.
Viceversa, non possono fruire del regime di non imponibilità IVA le prestazioni aventi ad oggetto i “contratti preliminari di ormeggio”, le locazioni, o la concessione del posto barca. Più in generale, sono da escludere quegli impianti marittimi che sono destinati prevalentemente all’ormeggio di imbarcazioni da diporto e quasi esclusivamente ad utenti che hanno l’esclusiva del posto fisso. Tali impianti risultano riservati solo in minima parte agli utenti in transito, con una durata di sosta minima e per specifiche esigenze. Si può affermare che trattasi di impianti che non sono aperti all’uso della generalità degli utenti e che, essendo allestiti per offrire ormeggio e ricovero a unità da diporto, non possono essere utilizzati per attività commerciali, proprio per le loro caratteristiche strutturali.
Al riguardo, la risposta a interpello n. 379 richiama la prassi precedente con la quale sono stati esclusi dall’agevolazione gli approdi turistici (risoluzione n. 82/2002) e in cui si è affermato che il regime di non imponibilità ex art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72 va correlato alla circostanza che “il porto, all’interno del quale viene effettuata la prestazione, rientri nel novero dei porti in cui si svolgono attività commerciali internazionali” (risoluzione n. 322/2008).
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