Istruzioni INPS per l’equiparazione contributiva dei professori delle Università non statali
Con la circ. n. 81/2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulla disposizione ex art. 1 comma 565 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), con cui viene stabilita, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, l’equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute con quelle applicate presso gli Atenei statali.
In particolare, dopo aver illustrato il quadro normativo che regola le Università non statali e gli obblighi di iscrizione e le aliquote contributive di finanziamento e di computo valide secondo la disciplina previgente all’entrata in vigore della L. 178/2020, l’INPS precisa che, alla luce della disposizione contenuta nella medesima legge di bilancio 2021, il carico contributivo complessivo per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università (in qualità di datore di lavoro) e personale dipendente appartenente alla categoria dei professori universitari e ricercatori è, per tutti gli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile, di cui l’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazione universitaria.
Inoltre, l’Istituto previdenziale chiarisce che restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini pensionistici – sulla base di aliquote omogenee a quelle vigenti per le Università pubbliche – dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, avvenuta il 1° gennaio di quest’anno.
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