Aziende private del gas, definite le regole per il versamento del contributo straordinario
Con la circ. n. 82 pubblicata ieri, l’INPS individua le regole per il versamento del contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo Gas, fissato dall’art. 7 comma 9-decies del DL 78/2015.
Si ricorda che i criteri per la ripartizione degli oneri del contributo straordinario sono stati stabiliti con il decreto interministeriale del 5 aprile 2017 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Tale contributo straordinario (per il periodo 2015-2020) è ripartito tra le aziende private del gas che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015.
La ripartizione è effettuata dall’INPS, in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 30 novembre 2015 risultanti dipendenti dalle aziende private del gas al 31 dicembre di ciascun anno (dal 2015 al 2020).
L’INPS mette poi a disposizione delle aziende, tramite il “Cassetto bidirezionale”, gli elementi informativi presi dalle dichiarazioni contributive UniEmens. I datori avranno 30 giorni per comunicare i dati in loro possesso qualora non conformi a quelli resi dall’Istituto previdenziale.
Successivamente, le aziende private del gas riceveranno una comunicazione per ogni annualità del periodo 2015-2020, contenente:
- il contributo da versare;
- il termine di versamento.
Nella denuncia UniEmens, il datore di lavoro è tenuto a indicare per le annualità 2015-2020 il nuovo codice causale “M223”, nonché l’indicazione del numero dei dipendenti e dell’importo del contributo da versare.
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