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Non disapplica il regime di comodo la mancata concessione di incentivi

/ REDAZIONE

Martedì, 15 giugno 2021

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Con ordinanza n. 16697 di ieri, la Cassazione ha stabilito che la richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, poi non accordati, non può costituire condizione oggettiva di disapplicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 comma 4-ter della L. 724/94.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva acquistato, nel 2011, un’azienda, la quale includeva tra gli assets l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico; nello stesso anno era stata inoltrata la richiesta per l’ottenimento degli incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tuttavia, non avendo ottenuto gli incentivi, la società non aveva intrapreso la suddetta attività economica.

Ad avviso della Suprema Corte la mancata concessione dei suddetti incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non integra le oggettive situazioni che, ai sensi dell’art. 30 comma 4-ter della L. 724/94, rendono impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo.

Infatti, lo svolgimento dell’attività economica non può dipendere esclusivamente dall’ottenimento di incentivi economici pubblici, spettando, invece, all’imprenditore pianificare l’attività e predisporre i mezzi per l’ottenimento del lucro oggettivo futuro.

Se è vero che la richiesta di incentivi pubblici è imputabile alla libera scelta imprenditoriale, le conseguenze negative di tale scelta sono direttamente collegate all’incapacità dell’organo gestorio. Peraltro, gli amministratori dovrebbero comunque poter fronteggiare conseguenze prevedibili, come la mancata concessione degli incentivi pubblici, con un piano strategico alternativo.

L’assenza di una pianificazione aziendale va dunque ascritta alla responsabilità della governance aziendale e non può quindi costituire una condizione idonea al superamento della presunzione derivante dal test di operatività.

Viceversa, tale presunzione potrebbe essere scardinata ove i finanziamenti, tempestivamente richiesti, già riconosciuti e imputati al bilancio della società, non siano poi erogati per cause non imputabili alla società; è, sul punto, richiamata la circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2007, § 6.4, precisando altresì come il chiarimento vada perimetrato nel senso di valutare anche le ragioni della mancata concessione degli incentivi e la sussistenza dei requisiti di legge.

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