Ammesso il rimborso dell’IVA erroneamente versata per un’operazione in split payment
Se non è più possibile emettere la nota di variazione, la maggiore IVA erroneamente applicata a un’operazione in split payment si può recuperare attraverso la procedura di rimborso di cui all’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72. Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 424 pubblicata ieri, 22 giugno 2021.
Il caso esaminato nel documento di prassi riguarda alcune operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72). Il fornitore aveva applicato alle stesse l’aliquota ordinaria; tuttavia, il committente riteneva che le prestazioni potessero beneficiare dell’aliquota del 10%, alla luce di un parere pro veritate redatto da uno studio professionale. Di conseguenza, il committente ha chiesto all’Agenzia come recuperare la maggiore imposta versata, con riguardo alle fatture per le quali non è più possibile l’emissione della nota di variazione essendo decorso il termine annuale di cui all’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.
A questo proposito, l’Agenzia ha ribadito, innanzitutto, che spetta solo al cedente o prestatore la facoltà di avvalersi della nota di credito per rettifica l’IVA erroneamente addebitata. Con riguardo alle fatture per le quali il fornitore non ha più la facoltà di emettere le note di variazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la maggiore imposta addebitata può essere recuperata mediante la procedura di rimborso di cui all’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72. Poiché, nel caso di specie, la maggiore imposta è stata versata con il meccanismo dello split payment, la procedura di rimborso può essere attivata:
- dal fornitore indicando come beneficiario del rimborso il committente;
- oppure, direttamente dal committente facendo sottoscrivere l’istanza anche dal fornitore.
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