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Ampliamento fuori dal superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 giugno 2021

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Con la risposta a interpello n. 423, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito come per i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio possa trovare applicazione il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, sempre che il complessivo intervento risulti inquadrabile tra quelli di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001.

Nello specifico, le spese per gli interventi antisismici effettuati potranno accedere al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 con riguardo a ciascuna unità demolita, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica l’agevolazione in parola non potrà trovare applicazione con riferimento alle spese relative alla parte eccedente il volume ante operam.

Di conseguenza, per gli interventi di riqualificazione energetica il beneficiario sarà tenuto a mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, dovrà risultare in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Nel documento di prassi, viene infine specificato che in caso di interventi di sostituzione degli infissi, il professionista incaricato dell’asseverazione di cui all’art. 119 comma 13 del DL 34/2020 può procedere con la valorizzazione della sola situazione finale, riportando nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al DM 6 agosto 2020 (c.d. decreto “Asseverazioni”) le informazioni relative alla situazione post intervento.

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