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Detrazione IVA per l’esportatore abituale a seguito di definizione agevolata

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 giugno 2021

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 422, pubblicata ieri, 22 giugno 2021, ha confermato che l’esportatore abituale, laddove abbia correttamente versato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata ex art. 6 del DL 119/2018, può legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nel termine biennale previsto dall’ultimo comma dell’art. 60 del DPR 633/72, che decorre:
- dal 31 luglio 2020, per i pagamenti eseguiti prima di tale data;
- dalla data di ciascun versamento, per le rate pagate successivamente.

L’assunto discende da una lettura non restrittiva del citato art. 60 del DPR 633/72, in base alla quale, nonostante il riferimento testuale della norma alla maggiore imposta emergente da “avvisi di accertamento o rettifica”, la prassi ormai consolidata ha ritenuto che “«il cedente o prestatore possa avvalersi» dell’articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA «anche a seguito della definizione agevolata della controversia»” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017 n. 23) e che “dette conclusioni possono essere estese anche all’ipotesi di definizione agevolata delle controversie tributarie” di cui all’art. 6 del DL 119/2018 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 23 aprile 2019 nn. 128 e 129).

Nella fattispecie considerata, tenuto conto dei chiarimenti già forniti con la circ. 17 dicembre 2013 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che, al fine dell’esercizio della detrazione, il suddetto soggetto, previa annotazione sul registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72 di un documento da cui si evinca l’ammontare dell’imposta versata a seguito di definizione, nonché il titolo giustificativo della detrazione d’imposta – al quale allegare l’atto di accertamento, l’istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie e l’attestato di versamento –, può legittimamente far confluire il credito IVA già nella prima liquidazione periodica successiva al pagamento, fermo restando il termine ultimo sopra indicato per l’esercizio del diritto. Laddove, invece, intenda recuperare il credito direttamente con la dichiarazione annuale, l’importo può essere indicato nel rigo VF24 come variazione d’imposta.

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