Costituisce profitto del reato anche l’immobile acquistato con somme illecitamente conseguite
Con riferimento al sequestro ordinato in un noto caso di cronaca politica e giudiziaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 25329 depositata ieri, ha ribadito che costituisce “profitto” del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 322-ter c.p. aveva qui a oggetto due immobili quale profitto del reato di peculato (art. 314 c.p.) e del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), con riferimento all’acquisto di un complesso immobiliare da parte dell’ente pubblico Fondazione Lombardia Film Commission grazie al contributo straordinario di un milione di euro erogato dalla Regione Lombardia.
Per i giudici di legittimità, nella definizione del concetto di profitto o provento del reato vanno ricompresi non soltanto i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità, che lo stesso realizza come effetto anche mediato e indiretto della sua attività criminosa (Cass. SS.UU. n. 10280/2008).
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