Bollo sul deposito del lodo arbitrale con contrassegno o virtuale
Non è possibile pagare con F24 l’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio dovuta, a norma dell’art. 20 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/1972, per il deposito telematico del lodo arbitrale.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 9, pubblicata ieri.
L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che:
- l’art. 209 comma 13 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) stabilisce che “Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche determinate dall’XXX”;
- l’art. 20 comma 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72 stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, tra il resto, per gli “atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali”.
L’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio risulta dovuta, quindi, nel caso di deposito telematico del lodo arbitrale.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, però, l’Agenzia esclude che in tal caso, pur trattandosi di un documento digitale, l’imposta possa essere corrisposta mediante F24, in quanto tale modalità è riservata alla casistica contemplata dal DM 17 giugno 2014, con il quale sono state disciplinate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.
Pertanto, l’imposta di bollo per il deposito telematico del lodo arbitrale potrà essere assolta secondo le modalità previste dall’art. 3 del DPR 642/72:
- contrassegno telematico;
- ovvero pagamento in modo virtuale.
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