Dall’INPS istruzioni sulla fruizione in modalità oraria del «Congedo 2021 per genitori»
Con la circ. n. 96 di ieri, l’INPS ha fornito istruzioni sulla fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, introdotto dall’art. 2 del DL 30/2021, conv. L. 61/2021, ferme restando tutte le indicazioni della precedente circ. n. 63/2021 (si veda “Dettate le istruzioni per il nuovo «Congedo 2021 per genitori»” del 16 aprile).
Il congedo è previsto per i figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da COVID-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Può essere fruito senza limiti di età per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92, a prescindere dalla convivenza, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione, alla durata della quarantena da contatto, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Possono fruire del congedo i dipendenti del settore privato solo se la prestazione non può essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
La L. di conversione 61/2021 ha modificato il citato art. 2, stabilendo al comma 2 che il dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, precisando così che il congedo è fruibile anche per i figli iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
La legge ha poi introdotto la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria, dal 13 maggio, data di entrata in vigore della legge, e fino al 30 giugno 2021.
L’INPS precisa che le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo antecedenti alla data di presentazione, purché siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale citato.
Il congedo resta comunque indennizzato su base giornaliera anche se la fruizione avviene in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, a eccezione del comma 2 dello stesso articolo.
Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.
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