IVA agevolata su auto per disabili anche dopo l’acquisto
Con la risposta a interpello n. 466, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate, in conformità alla propria precedente prassi (cfr. risposta interpello n. 69/2021), conferma che, in caso di acquisto di veicoli adattati a persone disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, l’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% (cfr. n. 31) della Tabella A Parte II, allegata al DPR 633/72) può essere fruita anche laddove la documentazione attestante l’invalidità non sia stata esibita contestualmente all’acquisto medesimo.
In tale circostanza, se la situazione di disabilità sussisteva già al momento della compravendita, ma solo successivamente all’acquisto il contribuente ha ottenuto i documenti idonei alla fruizione dei benefici fiscali, è data facoltà al medesimo di richiedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.
Inoltre, con riguardo alla detrazione IRPEF del 19%, l’Agenzia delle Entrate precisa che questa deve essere calcolata sul costo sostenuto, comprensivo di IVA, nel limite della spesa massima di 18.075,99 euro, e può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. In particolare, ai fini della predisposizione del modello 730/2021, laddove la nota di variazione venga emessa prima della sua trasmissione è possibile indicare (quadro E, rigo E4) la detrazione spettante commisurata alla spesa con IVA agevolata al 4%; in caso contrario, dovendo riportare la detrazione calcolata sul costo soggetto ad aliquota ordinaria, sarà necessario provvedere alla presentazione del modello 730/2021 integrativo successivamente all’emissione della nota di variazione, al fine di restituire la detrazione non spettante. In tale circostanza si dovrà tuttavia applicare la sanzione di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941