Istanze di rateizzazione di avvisi di accertamento per tributi locali esenti da bollo
Le istanze di rateizzazione di avvisi di accertamento aventi a oggetto tributi locali (ICI, IMU, TASI, TARI, tassa di soggiorno), sono esenti dall’imposta di bollo a norma dell’art. 5 della tabella B, annessa al DPR 642/72.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 465, pubblicata ieri.
Sebbene, infatti, in linea generale, le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione, costituenti atto di impulso di un procedimento amministrativo, siano soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ex art. 3 comma 1 della Tariffa allegata al DPR 642/72, nella misura di 16 euro per ogni foglio, nel caso di specie operano alcune delle specifiche esenzioni previste dalla Tabella B allegata al DPR 642/72.
L’art. 5 della citata Tabella B, infatti, dispone l’esenzione in modo assoluto dal bollo, tra il resto, per:
- atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo;
- atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie di Stato, Regioni, Province, Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione;
- istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
Come chiarito in passato dalla ris. n. 55/2011, “l’ampia formulazione di cui all’articolo 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.
Inoltre, l’Agenzia riconosce l’esenzione anche per le istanze di rateizzazione relative a entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale (ad esempio, canone di occupazione suolo pubblico), atteso che l’art. 5 comma 4 della Tabella B, annessa al DPR 642/72, nel prevedere l’esenzione, fa espresso riferimento anche agli atti del procedimento per la riscossione delle “entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
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