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Per il recupero di prestazioni non dovute legittimato passivo è il datore di lavoro

/ REDAZIONE

Giovedì, 8 luglio 2021

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È il datore di lavoro a dover versare all’INPS i contributi omessi nel caso in cui abbia operato conguagli per prestazioni previdenziali temporanee, come l’indennità di malattia, gli assegni familiari e gli sgravi ex L. 407/90, anticipate al lavoratore ma, in realtà, non spettanti.
Con la sentenza n. 19316 pubblicata ieri, 7 luglio 2021, la Cassazione ha infatti precisato che non è l’accipiens indebiti, e dunque il lavoratore che abbia indebitamente percepito la prestazione, il soggetto passivo della richiesta di recupero da parte dell’INPS, non sussistendo del resto un orientamento giurisprudenziale consolidato che sancisca tale principio, ma è sicuramente l’ente previdenziale l’unico soggetto legittimato a esperire tale azione.

In virtù del disposto di cui all’art. 1 commi 3 e 4 del DL 30 dicembre 1979 n. 663, secondo cui le prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e successivamente restituite all’INPS, che provvede direttamente al recupero solo in caso di impossibilità – debitamente comunicata all’Istituto – da parte del datore di lavoro di recuperarle, la Corte di Cassazione evidenzia che l’ente previdenziale per recuperare le somme indebitamente anticipate può rivolgersi direttamente verso il lavoratore solo nella misura in cui il datore di lavoro abbia effettuato la suddetta comunicazione, mentre, in difetto, legittimato passivo dell’azione rimane, appunto, il datore di lavoro.

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