Contributo a fondo perduto, per la soglia dei ricavi rilevano le attività svolte
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 468 di ieri, ha affermato che ai fini del calcolo della soglia dei ricavi, rilevante per la determinazione del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni”, occorre considerare soltanto le attività effettivamente svolte e non quelle chiuse.
Nel caso di specie, il contribuente rappresenta che al momento di presentazione dell’istanza svolge l’attività esercente l’attività di “lavaggio auto” (codice ATECO 452091) avendo, altresì, chiuso l’attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione in data 11 luglio 2019.
L’Agenzia ha quindi ritenuto che ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 sia necessario fare riferimento solo ai dati riguardanti l’attività di “lavaggio auto” svolta dal soggetto.
Ne consegue che in relazione all’attività di “distributori di carburante”, non più attiva, non possono trovare applicazione i chiarimenti forniti con la circolare n. 5 del 2021, nella risposta 4.2.
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