Conferimento dell’incarico all’avvocato soggetto a registro se enunciato nel decreto ingiuntivo
Va soggetto ad imposta di registro (in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA-registro), l’atto di conferimento dell’incarico difensivo, enunciato nel decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per ottenere il pagamento del compenso professionale.
Lo afferma la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 19408, depositata ieri.
Si ricorda che l’art. 22 del DPR 131/86 consente di applicare l’imposta di registro anche alle disposizioni enunciate, se in un atto da registrare sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti.
La Corte di Cassazione applica tale norma al contratto di conferimento di incarico difensivo citato nel decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per ottenere il pagamento della parcella, affermando che:
- si tratta di un contratto soggetto ad imposta di registro in misura fissa (in quanto imponibile ad IVA) e soggetto a registrazione in caso d’uso;
- non trova applicazione nel caso di specie l’art. 2 della Tabella allegata al DPR 131/86, attesa la differenza tra procura alle liti e contratto di patrocinio (contratto di prestazione d’opera professionale).
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