Esente da IVA l’assicurazione per l’estensione della garanzia
La Corte di Giustizia Ue afferma, nella sentenza 8 luglio 2021 relativa alla causa C-695/19, il principio secondo il quale i servizi di intermediazione nella vendita di un’estensione della garanzia assicurativa sui prodotti ceduti da un’impresa costituiscono operazioni esenti da IVA e concorrono alla determinazione del pro rata di detrazione di cui all’art. 174 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce.
In particolare, ove si tratti, come nella fattispecie considerata, di prestazioni rese da un soggetto passivo nell’ambito della propria attività principale consistente nella vendita di elettrodomestici e altri prodotti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, le medesime configurano “prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione effettuate da mediatori e dagli intermediari di assicurazioni”, ai sensi dell’art. 135 par. 1 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce.
I giudici europei ritengono che una prestazione così qualificata non costituisca o, comunque, non sia equiparabile a un’operazione, di natura finanziaria e accessoria, ai sensi dell’art. 174 par. 2 lett. b) e c) della direttiva 20006/112/Ce, ai fini dell’esclusione dal calcolo del pro rata di detrazione IVA per effetto di deroga, né, del resto, potrebbe accogliersi un’interpretazione secondo cui la nozione di “operazioni di assicurazione” possa dirsi coincidente con quella di “operazioni finanziarie”.
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