Totalizzazione per malattia, maternità e paternità garantita con la Brexit
L’INPS, con la circolare n. 98 pubblicata ieri, ha fornito istruzioni operative su ammortizzatori sociali e modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali a seguito della Brexit. Vengono affrontate anche le tematiche delle prestazioni prestazioni familiari e di malattia, maternità e paternità in denaro.
Il documento integra quanto già indicato nella circolare n. 16/2020 (si veda “Tutele piene in materia di sicurezza sociale dopo Brexit” del 7 settembre 2020). In particolare, precisa che l’accordo di recesso del 24 gennaio 2020 continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020. Continua, cioè, ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data.
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, che di esso fa parte, si applicano di regola a fattispecie non coperte dall’accordo di recesso.
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari dell’accordo di recesso che per i destinatari del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.
Infatti, per il riconoscimento di tali prestazioni ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo di recesso, continueranno ad applicarsi le specifiche disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento Ce n. 883/2004 e nel Titolo III del regolamento Ce n. 987/2009, essendo fatto salvo il principio di totalizzazione di cui all’art. 6 del regolamento Ce n. 883/2004.
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