Pronte le istruzioni per il riesame delle domande di indennità COVID respinte
Con il messaggio n. 2564/2021, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento alle indennità COVID-19 previste dall’art. 10 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”) a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, fornendo le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Oltre a riportare in allegato al messaggio il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità e la documentazione richiesta per il riesame, l’INPS precisa che il termine non perentorio per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in esame (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva). Trascorso tale termine, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
Operativamente, l’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, grazie a un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Sede INPS, ovvero non sia stato allegato alcun documento) la richiesta potrà essere considerata non procedibile, previa richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.
L’invio della documentazione è altresì possibile tramite la email istituzionale istituita per ogni Sede territoriale dell’INPS.
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