Nell’accertamento presuntivo contabilità attendibile se alcuni soci sono anche lavoratori
È irrilevante, ai fini dell’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo, la presenza di una contabilità formalmente regolare, nel caso in cui sia decisiva la prova fornita dalla società per dimostrare l’assenza di una condotta antieconomica.
Il caso analizzato dalla Cassazione n. 19753, depositata ieri, 12 luglio 2021, riguardava una società che svolge attività di pizzeria-ristorazione, alla quale era stato applicato il c.d. “tovagliometro”.
Già in sede di appello, la società contribuente evidenziava la mancata dimostrazione dell’antieconomicità della gestione perché due dei quattro soci della compagine erano lavoratori dipendenti a tempo pieno e avevano dichiarato i relativi redditi percepiti dalla società stessa. Proprio tale circostanza era stata considerata dalla Commissione tributaria regionale rilevante per giustificare l’apparente antieconomicità della gestione, in quanto il fatto che due dei quattro soci percepissero un reddito da lavoro alle dipendenze della società determinava un incremento della consistenza dei costi fissi di gestione, con un conseguente spostamento “a valle” del soddisfacimento delle ragioni erariali, ossia sulle componenti reddituali dei soci, anziché su quella sociale.
In considerazione della prova fornita dalla società per dimostrare l’illegittimità dell’affermata antieconomicità della gestione, i giudici di legittimità hanno confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941