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Il difetto di legittimazione del liquidatore è insanabile

/ REDAZIONE

Martedì, 13 luglio 2021

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Con la sentenza n. 19763, depositata ieri, i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che “in materia tributaria, qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l’ex liquidatore della società non dispone della legittimazione ad impugnare l’atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito”.

Nella fattispecie decisa, una società in accomandita semplice riceveva in data 20 dicembre 2010 la notifica di un avviso di accertamento. Successivamente, in data 15 aprile 2011, la società si estingueva per effetto di cancellazione volontaria del registro delle imprese e, in data 27 maggio 2011, il socio accomandatario e liquidatore della società, presentava ricorso in veste di liquidatore della società oramai estinta (senza quindi fare riferimento al proprio ruolo di socio accomandatario).

In secondo grado, l’atto di appello veniva presentato dal socio accomandatario ed ex liquidatore della società contribuente, destinataria dell’atto impugnato. I giudici di secondo grado dichiaravano cessata la materia del contendere, dopo aver rilevato che il ricorso di primo grado era stato presentato dal liquidatore che, in realtà, era soggetto privo di legittimazione in considerazione del fatto che al momento della presentazione del ricorso introduttivo la società risultava cancellata dal registro delle imprese. 

I giudici della Corte di Cassazione, confermando il difetto di legittimazione processuale, hanno precisato che tale vizio, verificatosi in primo grado, non possa considerarsi sanato a seguito della diversa qualifica spesa nel successivo grado di giudizio dalla parte appellante.

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