Esenzione IVA preclusa all’impresa sociale
La modifica disposta dall’art. 89 comma 7 lett. b) del Codice del Terzo settore (CTS), sostituendo nell’art. 10 comma 1 n. 27-ter) del DPR 633/72 la parola “ONLUS” con “enti del Terzo settore di natura non commerciale”, ha evidenziato la volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono fruire dell’esenzione IVA “tutti gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali”.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 475 di ieri, 15 luglio 2021, esaminando il caso di una fondazione con qualifica di Onlus che, in virtù dell’attività di solidarietà sociale svolta, riteneva di rientrare tra gli “enti aventi finalità di assistenza sociale” e, pertanto, beneficiare del suddetto regime agevolativo anche in caso di assunzione della qualifica di impresa sociale.
L’Agenzia ha tuttavia osservato che, per espressa previsione normativa, l’impresa sociale non soddisfa i requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’esenzione IVA e “non può rientrare nell’ambito degli «enti del terzo settore di natura non commerciale» in base al comma 1 ed al comma 5 dell’art. 79 del CTS”. Per la stessa ragione, una volta assunta la qualifica di impresa sociale, la fondazione “non potrà neppure rientrare tra gli «enti aventi finalità di assistenza sociale» che effettuano le prestazioni di cui al richiamato n. 27-ter)”.
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