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Nel trasferimento fraudolento di valori vale la concatenazione degli atti

Titolarità e disponibilità non sono da ricondurre agli schemi civilistici

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 27 luglio 2021

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26796/2021, fornisce un accurato esame della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori, recentemente soppressa dall’art. 7 comma 1 lett. t) del DLgs. 21/2018, che ha però introdotto l’art. 512-bis c.p., con l’art. 4 comma 1 lett. b), il cui testo corrisponde integralmente a quello della disposizione formalmente abrogata.

In particolare, in base a tale disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. ...

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