ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Il rimborso dell’IVA spetta anche se l’immobile non è stato utilizzato

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 luglio 2021

x
STAMPA

Una società ha diritto al rimborso dell’IVA assolta per l’acquisto di un immobile, anche se non ha potuto utilizzarlo per ragioni non imputabili alla stessa. Si tratta di quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21439 depositata ieri, 27 luglio 2021.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società il diritto al rimborso dell’IVA e l’illegittima deduzione di costi, con riguardo all’acquisto di un capannone industriale. Secondo l’Agenzia, infatti, l’acquisto era stato operato dal soggetto passivo solo per ottenere il pagamento delle ulteriori rate di un contributo ministeriale e il rimborso dell’IVA.

Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, tuttavia, secondo la Cassazione è necessario che:
- il bene o il servizio acquisito, anche se non inserito immediatamente nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione;
- il mancato utilizzo del bene derivi da cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente.

Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha accertato che l’acquisto è stato effettivo e che si tratta di un’operazione inerente all’attività d’impresa esercitata dalla società. Il mancato utilizzo dell’immobile per le finalità che hanno portato al suo acquisto, peraltro, è dipeso da ragioni burocratiche e dal fallimento della società cedente, della quale quella acquirente avrebbe dovuto utilizzare il marchio e i canali distributivi. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo la sentenza impugnata conforme ai principi di diritto enunciati in materia.

TORNA SU