Regime degli impatriati anche per il lavoro «in continuità»
Da agevolare anche i rientri ai quali fa seguito il mantenimento del rapporto con la stessa impresa
Una delle modifiche introdotte dal DL 34/2019 al regime dei lavoratori impatriati (art. 16, comma 1 del DLgs. 147/2015) è stata quella di prevedere la possibilità di usufruire del beneficio in questione anche per i lavoratori che “vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti)” (così la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2020).
La previgente versione della norma in questione, infatti, richiedeva, tra le altre condizioni, che l’impatriato svolgesse l’attività lavorativa “presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con
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