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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Obbligatorietà e diffusione delle vendite telematiche con effetti distorsivi

Per la vendita immobiliare telematica, compete al giudice o al professionista delegato la legittimazione a valutare l’ammissibilità delle offerte di acquisto

/ Tommaso NIGRO

Giovedì, 5 agosto 2021

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In materia di esecuzioni immobiliari, con una disciplina che, in attesa dell’introduzione del nuovo Codice della crisi, può ritenersi analogicamente applicabile anche in sede concorsuale, è stabilito, con l’art. 569 quarto comma c.p.c., che la vendita avvenga “salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161-ter disp att. c.p.c.
Ciò con un rimando che riporta alla regolamentazione secondaria del DM 26 febbraio 2015 n. 32, il quale codifica un articolato che, a grandi linee, postula una preventiva redazione e cifratura dell’offerta mediante un software ministeriale, seguita dall’invio ai servizi automatizzati

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