Obbligatorietà e diffusione delle vendite telematiche con effetti distorsivi
Per la vendita immobiliare telematica, compete al giudice o al professionista delegato la legittimazione a valutare l’ammissibilità delle offerte di acquisto
In materia di esecuzioni immobiliari, con una disciplina che, in attesa dell’introduzione del nuovo Codice della crisi, può ritenersi analogicamente applicabile anche in sede concorsuale, è stabilito, con l’art. 569 quarto comma c.p.c., che la vendita avvenga “salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161-ter disp att. c.p.c.
Ciò con un rimando che riporta alla regolamentazione secondaria del DM 26 febbraio 2015 n. 32, il quale codifica un articolato che, a grandi linee, postula una preventiva redazione e cifratura dell’offerta mediante un software ministeriale, seguita dall’invio ai servizi automatizzati
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