Escluso il controllo delle ritenute per il periodo anteriore all’amministrazione straordinaria
Con la risposta a interpello n. 525 pubblicata ieri, 3 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione della disciplina relativa al controllo del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’ambito degli appalti e subappalti, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97, in caso di società subappaltatrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al DL 347/2003.
Ai fini della disapplicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97, l’Agenzia chiarisce che alla certificazione di regolarità fiscale (DURF) non può essere esteso quanto previsto per il DURC dall’art. 5 del DM 30 gennaio 2015, che riconosce all’impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Pertanto, non sarebbe sufficiente che la società subappaltatrice attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che occorre considerare anche la peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, da cui deriva l’indisponibilità in capo all’imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della par condicio creditorum, salve le cause legittime di prelazione, con la sola eccezione di crediti da soddisfare in via prioritaria per esigenze connesse alla prosecuzione dell’attività d’impresa, ma comunque previa autorizzazione del giudice delegato.
A seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la società non può quindi arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali, nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente, se non nel rispetto della prevista procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo.
Ne deriva, secondo l’Agenzia, che con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l’ammissione alla procedura concorsuale non possano applicarsi i vincoli previsti dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 e il committente non possa sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941