Nessuna bollatura per il prospetto di rivalutazione dei «semplificati»
La risposta a interpello n. 526 di ieri, 3 agosto 2021, conferma che, per le imprese in regime contabile semplificato, il prospetto extracontabile dove indicare il prezzo di costo dei beni e la rivalutazione compiuta non deve essere bollato e vidimato, ma solo predisposto e consegnato all’Agenzia delle Entrate all’atto di eventuali controlli.
Il principio vale anche nel contesto della rivalutazione da operare ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020.
Si conferma, quindi, la linea interpretativa a suo tempo formalizzata nella risoluzione n. 14/2010, la quale ha “adeguato” la formulazione letterale dell’art. 15 comma 2 della L. 342/2000, che menziona il suddetto prospetto bollato e vidimato, a seguito dell’eliminazione di tali adempimenti formali operata dall’art. 8 della L. 383/2001.
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