Punibile anche l’insider trading di sé stesso
La Cassazione, nella sentenza n. 31507/2021, ha affermato che, per l’integrazione del reato di abuso di informazioni privilegiate, di cui all’art. 184 del DLgs. 58/1998, non è richiesto che l’informazione sia stata trasmessa all’agente da un terzo, né che essa abbia a oggetto un fatto prodotto da un terzo.
Di conseguenza, è penalmente rilevante il c.d. “insider trading di sé stesso”, in una fattispecie di “rastrellamento” dei titoli di una società per azioni operato – prima della comunicazione al mercato della decisione di procedere a un’Offerta pubblica di acquisto (OPA) degli stessi titoli e abusando di tale informazione – dall’amministratore delegato e dal presidente del CdA della società, ideatori del progetto di OPA, tramite una srl appartenente al medesimo gruppo e in concorso con il suo amministratore unico.
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