IVA al 22% per il dispositivo medico foto biostimolante
Con la risposta a interpello n. 553, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di un macchinario denominato “led photo dynamic medical”, ad infrarosso foto biostimolante dinamico, classificato dall’istante come dispositivo medico e utilizzabile in caso di stati infiammatori, contratture muscolari e artrosi, è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria, non potendo beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista per i beni di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Si ricorda che la norma di interpretazione autentica recata dall’art. 1 comma 3 della L. 145/2018 ha incluso tra i beni riconducibili a tale ultima disposizione, assoggettabili all’aliquota ridotta, i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
Il macchinario oggetto di esame, invece, pur potendo configurare un dispositivo medico, non sarebbe classificabile nella suddetta voce doganale (si specifica, peraltro, che manca al riguardo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane).
Tale prodotto, dunque, deve considerarsi soggetto all’aliquota IVA del 22%.
Per quanto concerne il profilo reddituale, si rileva che il macchinario in argomento risulta inserito nell’elenco del Ministero della Salute relativo ai dispositivi medici che danno diritto alla detrazione ai fini IRPEF. Pertanto, gli acquirenti possono detrarre la spesa sostenuta per tale dispositivo, purché siano soddisfatte le altre condizioni di legge (cfr. circ. n. 19/2020), e senza necessità di esibire la prescrizione medica.
Inoltre, stante il disposto dell’art. 1 comma 680 della L. 160/2019, l’acquisto del dispositivo non è soggetto all’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della detrazione.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941