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Certificato medico senza scadenza per i sussidi ai disabili con IVA al 4%

/ REDAZIONE

Sabato, 4 settembre 2021

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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 578/2021 di ieri ha esaminato le caratteristiche che deve avere la certificazione medica affinché un portatore di handicap possa beneficiare dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto di sussidi utili a facilitare l’autosufficienza della persona.

L’Agenzia richiama, innanzitutto, le disposizioni applicabili e la prassi precedente in materia osservando che:
- l’art. 2 comma 9 del DL 669/96 ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% “anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, inclusi i prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (ris. Agenzia delle Entrate n. 57/2005).

L’applicabilità dell’agevolazione è stata definita con il DM 14 marzo 1998, il quale all’art. 2 commi 2 e 2-bis stabilisce che, ai fini dell’aliquota del 4% in esame, “le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata” e che i predetti certificati “sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale”.

Mentre le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, a seguito delle ultime modifiche normative, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali IVA collegati all’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, detto collegamento funzionale non è previsto nei certificati rilasciati dalla Asl che, pertanto, devono essere integrati dall’attestazione rilasciata dal medico curante. Con la risposta a interpello n. 578/2021 di ieri precisa che entrambe le menzionate attestazioni mediche non sono sottoposte a limiti temporali di scadenza.

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