Omesso deposito dei bilanci e omesse dichiarazioni fuori dalla sottrazione fraudolenta
La Cassazione, nella sentenza n. 32694/2021, in relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000 – che punisce il debitore fiscale che “aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni” idonei a vanificare l’eventuale riscossione coattiva del debito – ha stabilito che, sia per la stretta relazione di alternatività e residualità tra atti fraudolenti ed alienazioni simulate, che per la necessità che la condotta abbia ad oggetto beni fisici (costituenti, come tali, la garanzia patrimoniale generica per un’utile esecuzione coattiva), occorre circoscrivere la nozione di “atti fraudolenti” soltanto a quelli di natura dispositiva, siano essi di natura materiale (sottrazione, distruzione e occultamento) o giuridica (ad esempio, creazione di diritti reali limitati di terzi).
Non possono, dunque, rientrarvi l’omissione del deposito dei bilanci o della presentazione delle dichiarazioni fiscali, né l’occultamento della contabilità aziendale.
Inoltre, non tutti gli atti “elusivi”, in prospettiva della verifica della consistenza patrimoniale del debitore erariale, rientrano necessariamente tra quelli “fraudolenti” a mente del citato art. 11 del DLgs. 74/2000, come sopra specificati. Da ciò, peraltro, non deriva un possibile vuoto di tutela, dal momento che si tratta di condotte comunque suscettibili di essere altrimenti sanzionate, anche penalmente (nello specifico, eventualmente, ove ne ricorressero gli altri presupposti di legge, a norma degli artt. 3 o 5 del DLgs. 74/2000, se non anche degli artt. 2621 e ss. c.c.).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941