Consecuzione tra procedure valutabile dal giudice dell’opposizione al passivo fallimentare
Accertamento rilevante per l’ammissione del credito in via chirografaria e non ipotecaria
Con l’ordinanza n. 24056 depositata nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui non è precluso al giudice dell’opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 98 del RD 267/42, accertare, in concreto, la consecuzione tra procedure di concordato preventivo e fallimento, ai fini dell’ammissione del credito in via chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza, senza indagare se tale stato preesisteva alla domanda di concordato preventivo.
La dichiarazione di fallimento che consegue al concordato preventivo non attua un fenomeno di successione cronologica, ma di “consecuzione di procedimenti”, ...
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