Esercizio della nuova attività di leasing con separazione ai fini IVA
Con la risposta a interpello n. 580, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni per l’esercizio della facoltà di separazione delle attività da parte di una società finanziaria che intende intraprendere l’esercizio dell’attività di leasing.
Come già affermato in passato, l’opzione per la separazione delle attività ai fini IVA di cui all’art. 36 comma 3 del DPR 633/72, prevista per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, presuppone che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d’impresa (cfr. R.M. nn. 396118/1984 e 63/1998, ris. Agenzia delle Entrate n. 184/2008).
Successivamente, è stato chiarito che sono suscettibili di essere separate, ai fini dell’applicazione dell’IVA, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro “di regola individuate da diversi codici della tabella ATECO di classificazione delle attività economiche” (circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2013) e che il riferimento alla classificazione ATECO, “pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili” (circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018).
Nel caso di specie, la nuova attività di gestione di contratti di leasing, da parte della società di intermediazione finanziaria, viene identificata con uno specifico codice ATECO (“64.91.00”) e, sulla base di quanto indicato dalla stessa società interpellante, l’attività risulta scindibile e suscettibile di formare oggetto di autonoma e indipendente attività d’impresa. Le Entrate osservano che, nella fattispecie, risulterebbe possibile “individuare e correlare, in concreto, gli acquisti relativi a tale attività con le operazioni attive relative all’attività medesima”.
Sulla base di questi elementi, nella risposta a interpello si conclude per la possibilità per la società finanziaria di esercitare l’opzione ex art. 36 comma 3 del DPR 633/72 per la gestione separata della nuova attività di leasing che si intende intraprendere.
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