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Le difese generiche non sono idonee a superare la presunzione di ricavi in nero

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 settembre 2021

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Con la sentenza n. 24238, depositata ieri, la Corte di Cassazione torna a occuparsi della prova liberatoria che deve essere fornita dal contribuente imprenditore che abbia ricevuto un accertamento bancario. Secondo i giudici è legittima la presunzione di ricavi in relazione a un assegno circolare versato sul conto corrente del contribuente imprenditore, ove questi non abbia provato, oltre che la causa del versamento sia irrilevante ai fini reddituali, anche la provenienza dell’assegno circolare. 

Nella vicenda oggetto della decisione in esame, un contribuente per vincere la prova contraria prevista dall’art. 32 del DPR 600/73 e dimostrare che il versamento di un assegno circolare di 52.000 euro non fosse riferibile a un’operazione imponibile, affermava che tale assegno era stato versato sul suo conto come corrispettivo di un posto barca che egli aveva venduto. A dimostrazione di quanto affermato, forniva la prova che la vendita era stata annotata nel libro soci del porto turistico presso il quale si trovava il posto barca; sosteneva, inoltre, di non poter provare la provenienza dell’assegno circolare in quanto, pur avendo chiesto alla banca che aveva emesso l’assegno di fornire il nominativo del soggetto richiedente l’emissione dell’assegno circolare, la banca aveva negato la certificazione, per motivi di privacy.

Nel precedente grado di giudizio, i giudici avevano ritenuto liberatoria la prova fornita dal contribuente, evidentemente considerando sufficiente l’invio della richiesta, in considerazione del motivo addotto dalla banca. I giudici della Corte di Cassazione hanno, invece, ritenuto che la prova liberatoria possa dirsi raggiunta solo nel caso in cui il contribuente dimostri che i movimenti bancari non sono riferibili a operazioni imponibili sulla base di “una prova non generica, ma analitica”.

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