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Niente sanzioni per il contributo a fondo perduto divenuto indebito dopo i chiarimenti

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 settembre 2021

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Con la risposta a interpello n. 581 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario versare alcuna sanzione in caso di restituzione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 indebitamente percepito a seguito di chiarimenti intervenuti solo successivamente alla percezione dello stesso.

Nel caso di specie, successivamente alla percezione del contributo regolarmente richiesto e riconosciuto, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 5/2021, ha chiarito che “gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni”.

Nel presupposto che l’errore commesso, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.

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