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Superbonus ad ampio raggio per il fotovoltaico

/ REDAZIONE

Martedì, 21 settembre 2021

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L’installazione di un impianto fotovoltaico può beneficiare del superbonus del 110% di cui all’art. 119 comma 5 del DL 34/2020 anche nell’ipotesi in cui i pannelli solari vengano posizionati su di un immobile diverso da quello oggetto degli interventi, sempre che tale ulteriore immobile risulti di proprietà (anche soltanto pro quota) del beneficiario dell’agevolazione. È questo il principale chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello n. 614, pubblicata ieri, 20 settembre 2021.

In base al citato art. 119 comma 5 del DL 34/2020 l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici o su “strutture pertinenziali ad edifici” può beneficiare del superbonus sempre che sia effettuata congiuntamente a un intervento c.d. “trainante” (art. 119 commi 1-4 del DL 34/2020) e che l’energia non autoconsumata sia ceduta in favore del GSE (art. 119 comma 7 del Dl 34/2020).

Nel caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, i pannelli solari non venivano installati dal soggetto sull’edificio oggetto degli interventi (detenuto in comodato d’uso), bensì su un immobile adiacente, di cui il medesimo soggetto risultava comproprietario (in proposito, nel documento di prassi, non viene specificata l’eventuale natura pertinenziale – o meno - di tale ultimo immobile rispetto al primo).

L’Amministrazione finanziaria ha in ogni caso ritenuto che la fattispecie, così come descritta, consentisse al soggetto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, di beneficiare del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, ritenendo, a tal fine, sufficiente il possesso dell’immobile sul quale sarebbero stati installati i pannelli solari (anche se diverso – ed eventualmente non pertinenziale – rispetto a quello oggetto degli interventi).

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