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Imposta sostitutiva per i percettori di pensione complementare americana

/ REDAZIONE

Martedì, 21 settembre 2021

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Con la risposta a interpello n. 616/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che può accedere al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione di fonte estera di cui all’art. 24-ter del TUIR il soggetto che, pur non percependo reddito da pensione, ha diritto, avendo cessato l’impiego, di percepire subito la pensione usufruendo del programma “Substantial Equal Periodic Payments” (in breve “SEPP”) per ricevere i relativi pagamenti prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Nell’ambito del sistema pensionistico complementare americano, infatti, il programma SEPP permette di prelevare denaro dal conto pensionistico complementare individuale prima dei 59,5 anni, senza subire penalità per il prelievo anticipato.

Si ricorda che l’art. 24-ter del TUIR dispone un regime di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche “titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui all’art. 49 comma 2 lett. a)” che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici “di ogni genere e di assegni ad essi equiparati”, erogati esclusivamente da soggetti esteri.

Venendo al caso di specie, l’Agenzia evidenzia che le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al DLgs. 252/2005, le cui prestazioni sono riconducibili nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

Nel caso rappresentato, in cui la persona intende beneficiare di un programma SEPP, considerata la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile, l’Agenzia precisa che le relative prestazioni sono riconducibili nell’ambito dei redditi di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR; pertanto, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia nel Mezzogiorno, la persona potrà accedere al regime di favore previsto dall’art. 24-ter del TUIR per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

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