Pertinenze non sempre rilevanti per i lavori edilizi
Per gli interventi sulle parti comuni sono «moltiplicabili» solo ai fini di alcune detrazioni, tra cui il superbonus
Se è regola generale valida per tutte le detrazioni “edilizie” che per il calcolo dei tetti massimi di spesa o di detrazione rilevano le unità immobiliari che risultano ante intervento e non quelle che risultano post intervento, a seconda del tipo di detrazione “edilizia” variano le “regole di moltiplicazione” rispetto al tema delle unità pertinenziali.
Per alcune detrazioni “edilizie”, infatti, la moltiplicazione dei tetti massimi “unitari” di spesa agevolata o detrazione fruibile può avvenire avendo riguardo soltanto alle unità immobiliari “principali” esistenti ante interventi, senza possibilità dunque di moltiplicarli anche per il numero delle pertinenze esistenti ante interventi.
Per altre detrazioni “edilizie”,
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