Fuori campo IVA i sostegni economici dei Programmi di sviluppo rurale regionali
Nella consulenza giuridica n. 13 pubblicata ieri, 28 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione dell’IVA per l’erogazione, da parte delle Regioni (o delle Province autonome), dei sostegni economici previsti dalla “Misura 2” dei Programmi di sviluppo rurale regionali.
Secondo la prassi amministrativa consolidata (es. circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2013), un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando sussiste un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Le erogazioni a favore dei soggetti individuati da un regolamento Ue esulano dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive. Inoltre, se il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo, ma un mero tramite per il trasferimento delle somme al beneficiario attuatore, le somme da trasferire non configurano un corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite.
Nel caso di specie, l’erogazione da parte delle Regioni (o delle Province autonome) dei sostegni economici disciplinati dall’art. 15 del regolamento (Ue) 1305/2013 è concessa a mezzo di avviso pubblico, senza la stipula di un contratto con il beneficiario del sostegno. Pertanto, non sussiste il presupposto oggettivo dell’IVA, poiché tali erogazioni costituiscono delle mere movimentazioni di denaro, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41