Rinnovabile la notifica non andata a buon fine
Il parametro è la metà dei termini di impugnazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25037 del 16 settembre 2021, ha emesso un responso utile a delineare il quadro (residuale) della “salvezza” delle notificazioni con modalità non telematica.
La vicenda riguardava un caso in cui l’originaria notificazione del ricorso per cassazione, spedito a mezzo posta, non era andata a buon fine, risultando dalla cartolina di ritorno che il destinatario (domiciliatario) fosse irreperibile presso il domicilio indicato nella sentenza impugnata. All’esito della restituzione della cartolina, il ricorrente, effettuando nuove ricerche, procedeva, di iniziativa, a nuova notificazione per ufficiale giudiziario, eseguita a mani proprie al medesimo indirizzo del precedente vano tentativo di notificazione. La notificazione si concludeva
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