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Agevolazione per investimenti in start up innovative anche per le SiS

/ REDAZIONE

Mercoledì, 6 ottobre 2021

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Con la risposta a interpello n. 661 di ieri, l’Agenzia delle Entrata ha affermato che in relazione alla sottoscrizione delle azioni di una Società di investimento Semplice (SiS), qualificata come OICR ai sensi dell’art. 73 del TUIR, è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative di cui agli artt. 29 del DL 179/2012 e 4 del DL 3/2015.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nell’ipotesi in cui non coincida il periodo d’imposta in cui assume rilevanza l’investimento agevolato effettuato dall’investitore (gli investimenti in OICR “rilevano alla data di sottoscrizione delle quote”) e il periodo d’imposta in cui l’OICR può considerarsi “qualificato”, ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative, la fruizione dell’agevolazione fiscale debba essere differita al periodo d’imposta in cui, in capo all’OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) del DM 7 maggio 2019.
Ne consegue che in capo all’investitore l’holding period di tre anni, previsto dall’art. 6 del medesimo DM, inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell’OICR.

Nel caso di specie, è quindi possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 3 dell’art. 4 del DM attuativo (deduzione pari al 30% delle somme investite) nel periodo d’imposta in cui la SiS soddisfa il requisito di composizione degli investimenti previsto dall’art. 1, comma 2, lettera e) del DM attuativo e da tale ultima data inizierà a decorrere l’holding period di tre anni.

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