Sismabonus acquisti anche con attestazione di conformità successiva al rogito
Ai fini della fruizione del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, l’attestazione di conformità degli interventi di riduzione del rischio sismico da depositare allo Sportello unico delle Attività produttive (SUAP), (art. 3 comma 4 del DM 58/2017), da parte dell’impresa che esegue i lavori non deve avvenire necessariamente entro la data di stipula del rogito della singola unità immobiliare.
Il termine dell’atto notarile, infatti, assume rilevanza per la sola asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico di cui all’art. 3 comma 2 del medesimo DM 58/2017.
È questo il principale chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 688, pubblicata ieri, 8 ottobre 2021.
Nel documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria, infatti, vengono distinte:
- l’asseverazione di cui all’art. 3 comma 2 del DM 58/2017 (con cui il progettista attesta la riduzione delle classi di rischio sismico), la quale – per le unità ricadenti in zone sismiche 2 o 3 – potrà essere presentata al più tardi entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’attestazione di conformità degli interventi di cui all’art. 3 comma 4 del DM 58/2017 (con cui il direttore dei lavori e il collaudatore statico – ove nominato – all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista), per la quale invece la normativa non richiede il rispetto del sopra citato termine.
Di conseguenza, l’Agenzia ha ritenuto che per poter accedere al c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 sia sufficiente presentare l’asseverazione relativa alla riduzione delle classi di rischio sismico (art. 3 comma 2 del DM 58/2017) entro la data di stipula del rogito, mentre risulterà possibile depositare l’attestazione di conformità (art. 3 comma 4 del DM 57/2018) anche in un momento successivo.
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