Trasferimento «estero su estero» con nuova disciplina CFC
Con la risposta a interpello n. 694 di ieri, 8 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate affronta la questione dell’eventuale rilevanza ai fini CFC del trasferimento dal Lussemburgo alla Svizzera di una holding lussemburghese “passiva” detenuta da un soggetto italiano.
Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che:
- il trasferimento di sede in un altro Stato estero da parte di una CFC deve essere considerato alla stregua di un cambiamento di regime fiscale della società stessa;
- la c.d. exit tax di cui all’art. 166 del TUIR non trova applicazione, non verificandosi un trasferimento di sede al di fuori del territorio italiano;
- occorre verificare se nello Stato estero di destinazione la CFC contini a integrare le condizioni di applicazione dell’art. 167 del TUIR, qualora questa sia assoggettata a un diverso regime fiscale o livello impositivo.
Alla luce delle suddette considerazioni, l’Agenzia precisa altresì che l’art. 166 del TUIR non si applica in sede di determinazione del livello impositivo virtuale italiano della società, nell’ambito del c.d. tax rate test di cui all’art. 167 comma 4) lett. a) del TUIR; allo stesso modo, ad avviso dell’Agenzia, l’art. 166 del TUIR non rileva in sede di tassazione per trasparenza della controllata estera.
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